
PERCORSO DI FORMAZIONE INIZIALE
PER INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA
AUTORIZZATO CON DETERM. DIRIGENZIALE N. 19730 DEL 25/10/2021
Perinformazioni ed iscrizioni entro il 28 gennaio 2022:
SARA GOBBI
0523 572240
gobbis@eciparpc.it
Il D.M. 26 gennaio 2011, n. 17 regolamenta la disciplina dei corsi di formazione e delle procedure per l’abilitazione di insegnanti ed istruttori di autoscuola e prevede all’art. 2 ed all’art. 7 corsi di formazione iniziali per tutti coloro che, in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, intendano conseguire l’abilitazione per diventare insegnanti o istruttori di autoscuola.
1) CORSO DI FORMAZIONE INIZIALE PER INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
REQUISITI DI ACCESSO:
I requisiti per conseguire l'abilitazione di insegnante di autoscuola sono i seguenti:
età non inferiore a diciotto anni;
diploma di istruzione di secondo grado, conseguito a seguito di un corso di studi di almeno 5 anni
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
patente di guida della categoria B normale o speciale.
Gli stranieri devono dimostrare una buona conoscenza della lingua italiana orale e scritta, che consenta di partecipare attivamente al percorso formativo: tale conoscenza può essere verificata attraverso un test di ingresso da conservare agli atti dei soggetti attuatori;
Coloro che hanno conseguito un titolo di studio all’estero devono presentare una dichiarazione di valore o, in alternativa, una traduzione giurata del titolo posseduto, che attestino il livello di scolarizzazione.
2) CORSO DI formazione iniziale per iSTRUTTORE di autoscuola
REQUISITI DI ACCESSO:
I requisiti per conseguire l'abilitazione di istruttore di autoscuola sono i seguenti:
età non inferiore a ventuno anni;
diploma di istruzione di secondo grado, anche triennale o conseguito con percorso IEFP
non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'articolo 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
patente di guida comprendente:
almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) (D.M. 26 gennaio 2011, n. 17);
3) CORSO INIZIALE ISTRUTTORE ED INSEGNANTE DI AUTOSCUOLA
In considerazione dell’emergenza sanitaria Covid 19 l’avvio la modalità di erogazione delle ore di formazione ONLINE
Per iscrizioni e quota di iscrizione contatta:
SARA GOBBI
0523 572240
gobbis@eciparpc.it